Fallimento
Il fallimento è la liquidazione giudiziale del patrimonio di un debitore secondo la legge federale svizzera sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Con la dichiarazione di fallimento la società è sciolta di diritto, la sua ditta riceve l'aggiunta «in liquidazione» e l'ufficio dei fallimenti amministra la massa.
Come funziona il fallimento nel diritto svizzero
Il fallimento è disciplinato dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Il giudice dichiara il fallimento su istanza di un creditore che ha avviato un'esecuzione in via di fallimento, su avviso del consiglio di amministrazione in caso di eccedenza dei debiti (art. 725b CO, in vigore dal 1° gennaio 2023) o quando una moratoria concordataria termina senza concordato omologato.
La dichiarazione di fallimento scioglie di diritto la società anonima (SA) (art. 736 cpv. 1 n. 3 CO) e la Sagl (art. 821 cpv. 1 n. 3 CO). L'ufficio dei fallimenti assume l'amministrazione di tutti gli attivi e i passivi. Il consiglio di amministrazione perde il potere di rappresentanza.
Obbligo del consiglio di amministrazione in caso di eccedenza dei debiti
L'art. 725b CO obbliga il consiglio di amministrazione, se vi sono ragioni per temere un'eccedenza dei debiti, a redigere un bilancio intermedio a valori di continuazione e di liquidazione. Se entrambi mostrano che i debiti superano gli attivi, il consiglio deve avvisare il giudice, a meno che dei creditori non postpongano crediti pari allo scoperto o vi sia una prospettiva fondata di eliminare l'eccedenza dei debiti entro 90 giorni. Il giudice decide allora se aprire il fallimento o concedere una moratoria concordataria (art. 293 segg. LEF). La moratoria offre alla società il tempo per ristrutturarsi sotto controllo giudiziario ed evitare il fallimento.
Iscrizione nel registro di commercio e pubblicazione nel FUSC
L'ufficio del registro iscrive l'apertura del fallimento e aggiunge «in liquidazione» alla ditta. Il FUSC pubblica l'apertura, la diffida ai creditori e, successivamente, la chiusura o la sospensione della procedura. Una pubblicazione tipica indica il tribunale che ha dichiarato il fallimento, la data e l'ufficio dei fallimenti competente.
Sospensione per mancanza di attivi
Quando la massa non basta a coprire le spese della procedura, il giudice sospende il fallimento (art. 230 LEF). Se nessun creditore anticipa le spese entro dieci giorni, la procedura è chiusa. L'iscrizione resta per due anni dalla pubblicazione della sospensione; se non è sollevata un'opposizione motivata entro tale termine, la società è cancellata (art. 159a ORC). Nella pratica, una parte consistente dei fallimenti si conclude così.
Fallimento ed esecuzione
L'esecuzione (Betreibung) è la procedura di esecuzione forzata che precede il fallimento. Si svolge presso l'ufficio di esecuzione e risulta da un registro distinto (l'estratto del registro delle esecuzioni). Un'azienda può subire numerose esecuzioni senza mai essere dichiarata in fallimento. Prospex segue le iscrizioni nel registro di commercio e le pubblicazioni FUSC, ma non detiene estratti delle esecuzioni.
Che cosa Le dice un'iscrizione di fallimento
Un'azienda «in liquidazione» dopo una dichiarazione di fallimento è amministrata dall'ufficio dei fallimenti, e i creditori hanno scarse probabilità di essere soddisfatti integralmente. Prima di concludere un contratto, verifichi lo stato dell'azienda nel registro. Se dipende da un cliente o da un fornitore, attivi una sorveglianza per essere informato di uno scioglimento prima della cancellazione. La pagina liquidatore spiega chi firma per una società in liquidazione volontaria; in caso di fallimento è l'ufficio dei fallimenti ad agire. Le nostre guide illustrano la liquidazione di un'azienda svizzera e la lettura del FUSC.
Revoca del fallimento
Il fallimento può essere revocato se il debitore paga tutti i crediti ammessi o se tutti i creditori ritirano la loro insinuazione (art. 195 LEF). Il giudice revoca allora la dichiarazione, l'ufficio rimuove l'aggiunta «in liquidazione» e la società riprende la propria attività.
Esempio Consulenza SA, in Lugano, CHE-123.456.789, società anonima (N. FUSC 89 del 09.05.2025). Dichiarazione di fallimento: 06.05.2025. Ufficio dei fallimenti: Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano.
Base legale e fonti
- Art. 725b CO (eccedenza dei debiti, obbligo di avviso)
- Art. 221–270 LEF (procedura di fallimento)
- Art. 736 CO (scioglimento della SA)
- Portale PMI della Confederazione
- Zefix: indice centrale delle ditte
- FUSC: Foglio ufficiale svizzero di commercio
Termini correlati
Frequently asked questions
- Che cosa succede a un'azienda svizzera quando è dichiarato il fallimento?
- La società è sciolta di diritto: la sua ditta riceve l'aggiunta «in liquidazione», il consiglio di amministrazione perde i suoi poteri e l'ufficio dei fallimenti amministra la massa a favore dei creditori. La società conserva la personalità giuridica fino alla cancellazione.
- Qual è la differenza tra esecuzione e fallimento?
- L'esecuzione è la procedura di esecuzione forzata per un singolo credito, condotta dall'ufficio di esecuzione. Il fallimento è la liquidazione giudiziale collettiva dell'intero patrimonio del debitore a favore di tutti i creditori. L'esecuzione precede spesso il fallimento, ma non vi conduce sempre.
- Il fallimento di un'azienda svizzera può essere revocato?
- Sì. Se il debitore paga tutti i crediti ammessi o se tutti i creditori ritirano la loro insinuazione, il giudice revoca il fallimento (art. 195 LEF). L'aggiunta «in liquidazione» è rimossa e la società riprende la propria attività.