Società in nome collettivo (SNC)
La società in nome collettivo (SNC) è una società di persone disciplinata dagli art. 552–593 CO. Due o più persone fisiche gestiscono un'impresa commerciale sotto una ditta comune. I soci rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti, in via sussidiaria rispetto al patrimonio sociale.
Come funziona la SNC nel diritto svizzero
La società in nome collettivo (SNC) è disciplinata dagli art. 552–593 del Codice delle obbligazioni (CO). Due o più persone fisiche convengono di gestire un'impresa commerciale sotto una ditta comune, senza limitare la propria responsabilità verso i creditori. Le persone giuridiche non possono essere soci. La SNC non ha personalità giuridica propria, ma sotto la propria ditta può acquistare diritti, assumere obbligazioni e stare in giudizio (art. 562 CO).
La legge non prescrive alcun capitale minimo. I soci stabiliscono i loro conferimenti nel contratto di società: denaro, beni, lavoro o una combinazione. L'assenza di un capitale minimo rende la forma accessibile, e i creditori fanno affidamento sul patrimonio personale dei soci.
Responsabilità dei soci
Ogni socio risponde solidalmente e con tutto il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni della società (art. 568 CO). Un patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi. La responsabilità è sussidiaria: un socio può essere convenuto personalmente solo se la società è stata sciolta o inutilmente escussa, oppure se egli stesso è fallito, anche dopo la sua uscita.
La responsabilità personale illimitata distingue la SNC dalla Sagl, per i cui debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. Nella società in accomandita (art. 594 segg. CO) almeno un socio risponde solo fino a un importo determinato, la somma di accomandita.
Iscrizione e ditta
I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio (art. 552 cpv. 2 CO) del luogo in cui ha sede (art. 554 CO). Se non esercita un'impresa commerciale, la società sorge come società in nome collettivo solo con l'iscrizione (art. 553 CO). Dalla revisione del diritto delle ditte in vigore dal 1° luglio 2016, i soci scelgono liberamente la ditta, che deve però indicare la forma giuridica (art. 950 CO), ad esempio con «SNC». Le società iscritte prima di tale data possono mantenere la ditta precedente, spesso formata dai cognomi dei soci.
Ogni iscrizione, cambiamento di socio e scioglimento viene pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). L'iscrizione indica la ditta, la sede, l'inizio della società, lo scopo, i soci con luogo di attinenza e domicilio, nonché le persone con diritto di firma (art. 41 ORC). I soci firmano spesso con firma collettiva a due, talvolta con firma individuale. Collaboratori possono ricevere una procura. La guida alla verifica di un'azienda svizzera descrive i passi da seguire.
Cosa verificare
- Soci: ogni persona iscritta come socio risponde personalmente dei debiti. Verifichi se sono stati pubblicati di recente cambiamenti di soci.
- Diritto di firma: l'estratto indica chi può impegnare la società. Con la firma individuale basta una sola persona; con la firma collettiva a due servono due firme.
- Nessun capitale pubblicato: il registro di commercio non mostra i conferimenti dei soci. La solvibilità dipende dall'attività e dal patrimonio personale dei soci.
- Scioglimento: quando un socio esce o muore, la società si scioglie, salvo che i soci abbiano convenuto in precedenza di continuarla (art. 576 CO). Se i soci sono solo due, quello che resta può, a determinate condizioni, continuare l'attività come ditta individuale (art. 579 CO).
Esempio & Modello SNC, in Lugano, CHE-123.456.789, Via Esempio 3, 6900 Lugano, società in nome collettivo (Nuova iscrizione). Inizio: 01.04.2026. Scopo: commercio di tessili. Persone iscritte: Esempio, Marco, da Bellinzona, in Lugano, socio, con firma individuale; Modello, Anna, da Locarno, in Lugano, socia, con firma individuale.
Base legale e fonti
- Art. 552–593 CO (società in nome collettivo)
- Art. 568 CO (responsabilità dei soci)
- Art. 41 ORC (contenuto dell'iscrizione)
- Portale PMI: società in nome collettivo
- Zefix: indice centrale delle ditte
- FUSC: Foglio ufficiale svizzero di commercio
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Frequently asked questions
- Quanti soci servono per una SNC svizzera?
- Almeno due persone fisiche (art. 552 CO). Le persone giuridiche non possono essere soci. Se resta un solo socio, la società si scioglie; il socio rimasto può, a determinate condizioni, continuare l'attività come ditta individuale (art. 579 CO).
- I soci di una SNC svizzera rispondono personalmente?
- Sì. Ogni socio risponde solidalmente e con tutto il proprio patrimonio dei debiti della società (art. 568 CO). La responsabilità è sussidiaria: un socio può essere convenuto personalmente solo se la società è stata sciolta o inutilmente escussa, oppure se egli stesso è fallito.
- La SNC svizzera richiede un capitale minimo?
- No. Il diritto svizzero non prescrive alcun capitale minimo. I soci stabiliscono liberamente i loro conferimenti nel contratto di società. La tutela dei creditori si fonda sulla responsabilità personale illimitata.