Fondazione
La fondazione svizzera è una persona giuridica che destina un patrimonio a uno scopo determinato, disciplinata dagli art. 80–89a del Codice civile svizzero. Non ha né soci né azionisti. Un consiglio di fondazione amministra il patrimonio, e una fondazione classica è sottoposta alla vigilanza di un'autorità federale o cantonale.
Come funziona una fondazione svizzera
La fondazione è costituita mediante atto pubblico o testamento (art. 81 CC). Il fondatore le destina un patrimonio e ne definisce lo scopo nell'atto di fondazione. Con l'iscrizione nel registro di commercio la fondazione acquista la personalità giuridica (art. 52 cpv. 1 CC). Lo scopo può essere di pubblica utilità, culturale, educativo, religioso o legato alla previdenza del personale. La fondazione non ha né soci né azionisti: il suo patrimonio appartiene allo scopo.
Il consiglio di fondazione
Il consiglio di fondazione (Stiftungsrat, conseil de fondation) è l'organo dirigente. Si distingue dal consiglio di amministrazione di una società anonima (Verwaltungsrat): il consiglio di fondazione risponde all'autorità di vigilanza, e l'atto di fondazione stabilisce le modalità di nomina dei membri. L'estratto del registro di commercio indica ogni membro del consiglio con il suo diritto di firma.
Vigilanza e revisione
Una fondazione classica è sottoposta alla vigilanza di un'autorità federale o cantonale (art. 84 CC). L'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni sorveglia le fondazioni con portata nazionale o internazionale; le autorità cantonali si occupano delle altre. L'autorità di vigilanza verifica che il patrimonio sia impiegato conformemente allo scopo. Le fondazioni sorvegliate devono designare un ufficio di revisione, salvo dispensa concessa dall'autorità di vigilanza alle piccole fondazioni (art. 83b CC). Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche sono esentate dalla vigilanza e dall'obbligo di revisione (art. 87 CC).
Obbligo d'iscrizione
Dal 1° gennaio 2016 tutte le fondazioni devono essere iscritte nel registro di commercio, comprese le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche precedentemente esentate (art. 52 cpv. 2 CC). Una fondazione non ancora iscritta è tenuta a provvedere.
Come appare nel registro e nel FUSC
L'iscrizione indica il nome, la sede, lo scopo, la data dell'atto di fondazione, i membri del consiglio di fondazione con il diritto di firma e l'ufficio di revisione. Al momento di una nuova iscrizione, l'avviso nel FUSC indica «fondazione» come forma giuridica e riporta lo scopo per intero. Un estratto del registro Le consente di verificare il consiglio attuale e lo scopo iscritto.
Circa la metà delle fondazioni svizzere utilizza un indirizzo c/o, di norma presso uno studio legale, una fiduciaria o un membro del consiglio. Un indirizzo c/o indica spesso che il domiciliatario svolge un ruolo amministrativo per la fondazione.
Cosa verificare durante una ricerca
- Lo scopo: determina ciò che la fondazione può fare con il suo patrimonio.
- Il consiglio di fondazione: chi ne fa parte e chi dispone del diritto di firma.
- L'autorità di vigilanza: federale o cantonale. È possibile contattarla per sapere se la fondazione è in regola.
- I recenti avvisi FUSC: modifiche al consiglio, allo scopo, all'ufficio di revisione o diffida ai creditori prima della cancellazione.
Fondazione Esempio, a Lugano, CHE-123.456.789, fondazione (FUSC del 24.06.2026, p. 0/1234567). Nuova iscrizione. Atto di fondazione: 10.06.2026. Scopo: promozione della formazione culturale in Svizzera.
Base legale e fonti
- Art. 80–89a CC (Codice civile svizzero)
- Art. 52 CC (personalità giuridica)
- Portale PMI della Confederazione
- Zefix, indice centrale delle ditte
Termini correlati
Frequently asked questions
- Cos'è una fondazione svizzera?
- La fondazione svizzera è una persona giuridica che destina un patrimonio a uno scopo determinato (art. 80–89a CC). Non ha né soci né azionisti. Un consiglio di fondazione amministra il patrimonio sotto la vigilanza di un'autorità federale o cantonale.
- Una fondazione deve essere iscritta nel registro di commercio?
- Sì. Dal 1° gennaio 2016 tutte le fondazioni devono essere iscritte, comprese quelle di famiglia e quelle ecclesiastiche. L'iscrizione conferisce la personalità giuridica.
- Chi vigila su una fondazione in Svizzera?
- Un'autorità federale o cantonale. L'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni sorveglia le fondazioni con portata nazionale o internazionale; le autorità cantonali vigilano sulle altre. Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche sono esentate dalla vigilanza (art. 87 CC).