Associazione
L'associazione ai sensi degli art. 60–79 CC è una persona giuridica fondata sull'adesione dei suoi membri. Acquista la personalità giuridica con l'adozione di statuti scritti. L'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria solo se esercita un'impresa commerciale o è soggetta all'obbligo di revisione (art. 61 cpv. 2 CC).
Come funziona l'associazione nel diritto svizzero
Un'associazione nasce quando i fondatori adottano degli statuti scritti (art. 60 CC). Non necessita di capitale né di iscrizione nel registro di commercio per acquisire la personalità giuridica. L'assemblea generale è l'organo supremo; il comitato direttivo gestisce gli affari correnti.
Quando l'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria
L'art. 61 cpv. 2 CC esige l'iscrizione quando l'associazione esercita un'impresa in forma commerciale o è soggetta all'obbligo di revisione. Tutte le altre associazioni possono iscriversi volontariamente. Nella pratica, la maggior parte dei circoli sportivi, delle società culturali e delle piccole organizzazioni non si iscrive. Le associazioni visibili nel registro di commercio rappresentano quindi una minoranza.
Cosa mostra l'iscrizione
L'iscrizione indica il nome, la sede, lo scopo, le persone autorizzate a firmare e il modo di firma (individuale o collettiva). Le modifiche successive (nuovo membro del comitato, trasferimento della sede, revisione degli statuti) sono iscritte come mutazioni. Se l'associazione entra in liquidazione, al nome si aggiunge la menzione «in liquidazione».
Pubblicazioni nel FUSC
Ogni iscrizione, mutazione e cancellazione di un'associazione iscritta è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Un avviso di nuova iscrizione tipico indica il nome, la sede, l'IDI, lo scopo e le persone autorizzate a firmare. La nostra guida sulla lettura degli avvisi FUSC spiega il formato in dettaglio.
Responsabilità e finanze
L'associazione risponde dei propri debiti con il suo patrimonio. I membri non sono personalmente responsabili, salvo disposizione contraria degli statuti (art. 75a CC). Non esiste alcun requisito di capitale minimo. L'associazione si finanzia con le quote sociali, le donazioni, le sponsorizzazioni o i ricavi commerciali. L'assenza di un capitale pubblicato significa che un estratto del registro indica chi può firmare per l'associazione, ma dice poco sulla sua solidità finanziaria.
Cosa verificare quando si ha a che fare con un'associazione iscritta
Verifichi chi è autorizzato a firmare e se la firma è individuale o collettiva. Lo scopo statutario può limitare le attività dell'associazione. Se desidera verificare un'entità svizzera e non trova alcuna iscrizione per un'associazione, ciò non significa che essa non esista. A differenza di una fondazione o di una cooperativa, un'associazione può esistere senza alcuna iscrizione nel registro di commercio.
Esempio Sport Associazione, a Lugano, CHE-123.456.789, associazione (iscrizione). Scopo: promozione dello sport popolare nella regione di Lugano. Persone iscritte: Esempio, Anna, di Lugano, a Lugano, presidente, con firma individuale.
Base legale e fonti
- Art. 60–79 CC (diritto delle associazioni)
- Art. 61 CC (iscrizione nel registro di commercio)
- Portale PMI della Confederazione
- Zefix: indice centrale delle ditte
- FUSC: Foglio ufficiale svizzero di commercio
Termini correlati
Frequently asked questions
- Un'associazione svizzera deve essere iscritta nel registro di commercio?
- Solo se esercita un'impresa in forma commerciale o è soggetta all'obbligo di revisione (art. 61 cpv. 2 CC). Tutte le altre associazioni possono iscriversi volontariamente. La maggior parte delle associazioni svizzere non ha un'iscrizione.
- I membri sono responsabili dei debiti dell'associazione?
- Di principio no. L'associazione risponde dei propri debiti con il suo patrimonio. La responsabilità personale dei membri esiste solo se gli statuti la prevedono espressamente (art. 75a CC).
- Come si crea un'associazione in Svizzera?
- I fondatori adottano degli statuti scritti che indicano lo scopo, le risorse e l'organizzazione (art. 60 CC). L'associazione acquista la personalità giuridica in quel momento, senza iscrizione né atto notarile.