Firma individuale
La firma individuale è il diritto di firma, iscritto nel registro di commercio svizzero, che permette a una sola persona di vincolare la società. Secondo l'art. 718a CO, chi la detiene può compiere da solo tutti gli atti giuridici che lo scopo sociale può comportare.
Che cosa prevede il diritto svizzero
Una società svizzera agisce tramite le persone iscritte nel registro di commercio con diritto di firma. Per la società anonima, l'art. 718 CO attribuisce a ogni membro del consiglio d'amministrazione il potere di rappresentare da solo la società, salvo che lo statuto o il regolamento d'organizzazione dispongano altrimenti. Molti consigli regolano la questione, e il registro indica per ogni persona il regime scelto: con firma individuale, con firma collettiva a due oppure senza diritto di firma. Per la Sagl, l'art. 814 CO applica la stessa logica ai gerenti.
Chi ha la firma individuale vincola la società con la sola propria firma. L'art. 718a CO ne fissa la portata: tutti gli atti giuridici che lo scopo sociale può comportare. Un limite interno, per esempio l'approvazione del consiglio oltre CHF 50'000, non è opponibile al terzo di buona fede. Sono opponibili solo le restrizioni iscritte nel registro: la firma collettiva e la limitazione alla sede principale o a una succursale.
L'art. 718 cpv. 4 CO esige che la società anonima possa essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera, che deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. L'art. 814 cpv. 3 CO pone la stessa regola per la Sagl, dove la persona deve essere un gerente o un direttore. Una persona domiciliata in Svizzera con firma individuale soddisfa da sola il requisito. Gli uffici del registro di commercio accettano anche una persona domiciliata in Svizzera con firma collettiva a due, se un secondo firmatario domiciliato in Svizzera può firmare con lei.
Firma individuale o collettiva: che cosa cambia
Con la firma individuale basta una firma per un contratto, un ordine di pagamento o una disdetta, mentre la firma collettiva a due richiede un secondo nome autorizzato. Molte aziende combinano i due regimi: il presidente e il direttore generale firmano da soli, gli altri amministratori e i quadri firmano a due. In una Sagl guidata dal socio, questi ha di norma la firma individuale, e il titolare di una ditta individuale è quasi sempre iscritto come titolare, con firma individuale.
Procura individuale
Il procuratore (Prokurist in tedesco) dispone di una procura commerciale regolata dagli art. 458–460 CO e firma la ditta «per procura». Con la procura individuale firma da solo. Il suo potere è più ristretto di quello di un amministratore: può compiere tutti gli atti consentanei allo scopo dell'azienda, ma può alienare o gravare fondi solo con un'autorizzazione espressa (art. 459 cpv. 2 CO).
Nel registro di commercio e nel FUSC
La pubblicazione nel FUSC per un'entrata, un cambio di funzione o un'uscita riprende la formula dell'estratto nella lingua del cantone: con firma individuale in Ticino, mit Einzelunterschrift a Zurigo, avec signature individuelle a Ginevra. Il passaggio dalla firma collettiva a quella individuale è pubblicato come modifica dell'iscrizione, con il regime precedente tra parentesi quadre.
Che cosa verificare
- Prima di firmare un contratto, verifichi su un estratto del registro di commercio aggiornato che il suo interlocutore abbia la firma individuale. Se firma collettivamente, chieda la seconda firma.
- Un membro del consiglio iscritto senza diritto di firma non può firmare per la società, qualunque titolo utilizzi.
- Quando una sola persona ha il diritto di firma, decide da sola sugli impegni della società. Succede spesso nelle piccole Sagl ed è utile saperlo prima di concedere un credito.
La guida sul diritto di firma in Svizzera illustra le altre combinazioni, e la pagina su come verificare un'azienda svizzera indica le altre informazioni del registro da leggere.
Esempio Commerci SA, in Bellinzona, CHE-123.456.789, società anonima. Nuove persone iscritte o modifiche: Esempio, Anna, da Lugano, in Bellinzona, presidente, con firma individuale [finora: membro, con firma collettiva a due].
Base legale e fonti
- Art. 718–718a CO
- Art. 814 CO
- Art. 458–460 CO
- Zefix, indice centrale delle ditte
- Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)
- Ufficio del registro di commercio di Appenzello Esterno: iscrizione di una SA (PDF, in tedesco)
Termini correlati
Frequently asked questions
- Un amministratore con firma individuale può firmare qualsiasi contratto?
- Entro lo scopo sociale, sì. L'art. 718a CO gli consente di vincolare la società per ogni atto che lo scopo può comportare, e i limiti interni non sono opponibili al terzo di buona fede. Fanno eccezione gli atti chiaramente estranei allo scopo o un abuso noto alla controparte.
- Che differenza c'è tra firma individuale e procura individuale?
- Entrambe permettono di firmare da soli. La firma individuale spetta ad amministratori, gerenti e direttori, con la piena portata dell'art. 718a CO. La procura individuale è una procura commerciale ai sensi dell'art. 458 CO: il procuratore può alienare o gravare fondi solo con un'autorizzazione espressa.
- Come posso sapere chi ha la firma individuale in un'azienda svizzera?
- Il registro di commercio indica per ogni persona autorizzata il suo diritto di firma. Cerchi l'azienda su zefix.ch o nel suo profilo Prospex e legga le iscrizioni: ognuna termina con «con firma individuale», «con firma collettiva a due» o l'equivalente tedesco o francese.